domenica 1 febbraio 2009

DOSSI FUORILEGGE (altro che passaggi pedonali!)

Primo dei 4 dossi all'inizio della via della Principessa (altezza cm 17)



Irregolarità planimetrica del dosso (da +11 a +17 cm) (ingrandisci foto sotto) . Perché il Comune non fornisce una livella alla ditta incaricata dei lavori? Costa solo 8 euro.

Segni sull'asfalto lasciati dalle coppe dell'olio delle auto con assetto più basso.

La legge prevede che i dossi rallentatori di velocità:
1) Non possano essere installati su strade utilizzate da ambulanze, polizia, Vigli del Fuoco
2) Debbano avere un'altezza massima di cm. 7
3) Debbano essere dipinti con zebrature parellele gialle e nere

I quattro dossi di via della Principessa sono quindi DEL TUTTO FUORILEGGE e PERICOLOSI (specie per i motociclisti).

Rinominarli come "passaggi pedonali rialzati" (oggetti non contemplati dal Codice della Strada e quindi inesistenti) è un misero espediente privo di alcun valore. Dossi rallentatori sono e tali rimangono.

Vedi studio tecnico del Comune di Latina QUI pag 12 e pag 15

Conseguenze:
In caso di incidente provocato da uno dei dossi (oltretutto invisibili di notte) i funzionari comunali responsabili sarebbero chiamati a rispondere di danneggiamento, lesioni, o omicidio colposo
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Nuovo codice della Strada – Regolamento di attuazione
Art. 179 (Art. 42 Cod. str.)(Rallentatori di velocita')

Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. .' rallentatori".
I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
I dispositivi rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28-12-2000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIRETTIVA 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

"5.6 .Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare
. . . . .
Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l’impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che 1'ordinanza che ne dispone l’impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.
E' indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono essere approvati; 
quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.
Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione."

Vedi anche:
http://www.malamministrazione.it/index_file/files/relazione%20dossi.pdf